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Lorenzo StagnoDottore Commercialista
Giovane e professionale, rapido nel suo lavoro, si è diplomato con lode al prestigioso master in diritto tributario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.
La fine della cessione dei crediti fiscali
La cessione dei crediti fiscali, da tempo in grandi difficoltà, è ufficialmente passata a miglior vita. A sancirne la definitiva uscita di scena è stato il Governo che, con il Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023, ha abolito ufficialmente la possibilità di ricorrere alla cessione del credito e allo sconto in fattura per tutti i lavori non ancora iniziati. In questo articolo analizzeremo le novità introdotte dal suddetto Decreto e daremo dei consigli su come comportarsi per chi ha lavori in corso o in partenza.
Il Decreto, approvato nella tarda serata del 16 febbraio 2023 e immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene due grandi novità:
- Limitazioni alla responsabilità di chi acquista i crediti fiscali
- Stop alla cessione del credito/sconto in fattura per tutti i lavori non ancora iniziati
Trattandosi di un decreto legge ha immediatamente valore ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni. La legge di conversione ha modificato le norme contenute nel decreto aggiungendo ulteriori novità.
Limitazioni alla responsabilità di chi acquista i crediti fiscali
Il tema della responsabilità dei cessionari è stato al centro del blocco degli acquisti di crediti da parte di banche e Poste. L'Agenzia delle Entrate nella circolare 23/E del 2022 aveva infatti analizzato questo tema ampliando molto la responsabilità degli acquirenti rispetto a quanto è ed era previsto dall'art.121 del DL 34/2020. L'Agenzia era poi tornata sui suoi passi con la circolare 33/E del 2022 affermando che comunque il cessionario che dimostrava di aver agito con diligenza non poteva essere ritenuto responsabile di violazioni compiute dal cedente.
Il DL 11/2023 torna su questo tema spiegando quando il cessionario sia da considerarsi diligente e, pertanto, non possa essere ritenuto responsabile di violazioni riguardanti il credito fiscale compravenduto. Secondo questo decreto, il cessionario per essere considerato diligente deve farsi consegnare dal cedente i seguenti documenti:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi oppure dichiarazione che tale titolo non era necessario
- notifica preliminare inviata all'azienda sanitaria locale
- visura catastale ante operam oppure visura catastale storica
- fatture, bonifici e altri documenti che dimostrino il sostenimento delle spese
- asseverazioni con ricevuta di presentazione
- delibera condominiale e tabella millesimale (ovviamente solo per interventi sui condomini)
- per gli interventi di ecobonus: legge 10, ape e certificazioni dei produttori dei beni installati
- visto di conformità
- autocertificazione di rispetto degli obblighi antiriciclaggio
- contratto di appalto
- per gli interventi di sismabonus: allegato B, allegato B1 e allegato B2.
Il decreto stabilisce espressamente che comunque "Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario". Questo significa che il fatto che manchi uno di questi documenti non implica che il cessionario sia automaticamente responsabile di eventuali violazioni del cedente. La responsabilità deve essere sempre dimostrata dall'Agenzia delle Entrate.
Il fatto che adesso esista una check list ufficiale di documenti che le banche e gli altri acquirenti devono raccogliere potrebbe aiutare a far ripartire il mercato delle cessioni. Come sappiamo, in questo momento nessuna banca acquista ancora crediti fiscali e quindi molti si stanno rivolgendo a imprese o privati che nulla hanno a che fare con il mondo finanziario. La nuova normativa può favorire anche questo tipo di cessioni generando maggiore tranquillità nei soggetti cui viene proposto di acquistare un credito fiscale.
Per quanto riguarda i sequestri dei crediti fiscali cui abbiamo assistito fra ottobre e novembre 2022, questa normativa non cambia molto. E' però difficile che un credito per il quale il cessionario ha acquisito tutta la documentazione prevista dal DL 11/2023 si riveli del tutto inesistente e venga sottoposto a sequestro.
Stop alla cessione del credito/sconto in fattura per tutti i lavori non ancora iniziati
Se la prima novità del DL 11/2023 può essere sicuramente accolta con favore, la seconda invece è una pessima novità per tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nei bonus fiscali per l'edilizia. Come anticipato, infatti, il DL 11/2023 ha abolito la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per tutti i lavori che non siano ancora iniziati. La legge di conversione è tornata sul tema prevedendo delle esclusioni dallo stop alla cessione del credito.
E' fondamentale comprendere quindi per quali interventi sia ancora possibile cedere il credito. Il decreto divide fra gli interventi Superbonus e gli interventi che beneficiano dei cosiddetti bonus minori:
- Superbonus. Possono beneficiare della cessione del credito gli interventi:
- sulle unifamiliari o sugli immobili composti da 2 a 4 unità di un unico proprietario per cui sia stata presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023.
- sui condomini se la delibera di approvazione dei lavori e la presentazione CILAS sono avvenute prima del 16 febbraio 2023.
- di demolizione e ricostruzione (sia unifamiliari che condomini) se la richiesta del titololo abilitativo è stata presentata prima del 16 febbraio 2023.
- di miglioramento sismico effettuati su immobili situati in zone in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- Bonus minori. Possono beneficiare della cessione del credito gli interventi:
- per i quali la richiesta di titolo abilitativo sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023
- per i quali, se non era necessaria la richiesta di titolo abilitativo, i lavori siano iniziati ante 16 febbraio 2023 oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante con i fornitori. Se entro il 16 febbraio non sono stati versati acconti, la circostanza che l'inizio lavori o l'accordo siano antecedenti al 16 febbraio deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
- tutti gli interventi rientranti nel cosiddetto bonus eliminazione barriere architettoniche
Le eventuali varianti apportate al progetto dopo il 16 febbraio NON fanno venire meno la possibilità di cedere il credito.
Il DL abolisce la cessione del credito ma non i bonus: chi inizia i lavori da adesso in poi, potrà comunque utilizzare i bonus nella loro forma originaria: detrazioni in dichiarazione dei redditi.
I problemi maggiori dunque riguardano quei lavori che erano sul punto di partire ma, non essendo ancora iniziati, non potranno beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura. I soggetti che si trovano in questa situazione hanno solo una possibilità: valutare attentamente la loro capienza fiscale e comprendere quanto potrebbero recuperare
Ulteriori novità introdotte dalla legge di conversione
La legge di conversione del DL 11/2023 ha introdotto una serie di novità rilevanti in materia di cessione del credito e Superbonus:
- proroga per la conclusione dei pagamenti relativi agli interventi Superbonus realizzati sulle case unifamiliari: la scadenza passa dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023
- possibilità per le sole banche di convertire i crediti fiscali acquistati in BTP a scadenza almeno decennale (solo in minima parte rispetto all'ammontare di crediti acquistati)
- possibilità di utilizzo in 10 anni anziché in 4 dei crediti (ma anche delle detrazioni) derivanti da Superbonus
- possibilità di compensazione dei crediti fiscali con i debiti previdenziali (alcune sentenze dei giudici del lavoro sostenevano il contrario)
- remissione in bonis allargata per chi ha presentato in ritardo l'allegato B e per chi non ha comunicato la cessione dei crediti entro il 31 marzo 2023 per le spese sostenute nel 2022
- spiegazioni sull'obbligo di SOA per le imprese che realizzano lavori di importo superiore a 516.000 euro e che beneficiano di detrazioni fiscali
- facoltà e non obbligo di cessione a SAL per i bonus minori (il principio di cassa prevale sui lavori effettivamente realizzati
- parcella per il visto di conformità detraibile anche se non compresa nell'asseverazione
A queste novità dedicheremo degli articoli specifici.
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Lorenzo Stagno