Uno dei problemi più discussi negli ultimi mesi riguarda la gestione degli sconti in fattura concessi da soggetti in regime forfettario. Come sappiamo, infatti, il regime forfettario (come anche i professionisti in regime ordinario) segue il PRINCIPIO DI CASSA e sorge il problema di comprendere in quale anno debba essere considerato incassato il compenso su cui è stato applicato lo sconto in fattura.

Questo problema è già rilevante per i professionisti in regime ordinario ma diventa ancora più importante per i forfettari quando si avvicinano al limite dei 65.000 euro di incassi per il 2022 o degli 85.000 euro per il 2023.

Vediamo un esempio: il Geometra Mario Rossi ha incassato durante l’anno 2021 ben 60.000 euro e prima di fine anno (dicembre 2021) fa una fattura con sconto in fattura per un Superbonus. Quindi fattura 10.000 euro, non incassa nulla e sul suo cassetto fiscale (a partire da gennaio 2022) ottiene 11.000 euro. Ha superato o no il limite dei 65.000 euro nel 2021?

Secondo la maggior parte dei commentatori, il compenso deve ritenersi incassato quando il credito diventa disponibile sul cassetto fiscale (quindi il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato lo sconto in fattura all’Agenzia Entrate). C’è anche chi sostiene che il compenso debba ritenersi incassato solo nel momento in cui il credito fiscale viene utilizzato in compensazione o venduto. Secondo queste due interpretazioni, il Geom. Rossi NON avrebbe superato il limite del regime forfettario e potrebbe quindi continuare a beneficiare delle sue agevolazioni:

  • tassazione al 5% o al 15%
  • esenzione dall’applicazione dell’iva

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 2022, è intervenuta sul tema sostenendo che il momento dell’incasso per il professionista che concede lo sconto in fattura coincida con il momento dell’emissione della fattura. Quindi, riprendendo l’esempio del geom. Rossi, il limite del regime forfettario sarebbe stato superato. La tesi dell’Agenzia delle Entrate è fortemente criticabile perché dà un’interpretazione alquanto particolare del regime di cassa. L’art.54 del Testo unico delle Imposte sui Redditi specifica chiaramente che: “Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi”. Si fa riferimento ai compensi percepiti e, se il credito fiscale non è neppure nella disponibilità del professionista perchè per esempio lo sconto in fattura è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate dopo la fine dell’anno, allora non può essere assolutamente considerato come compenso percepito. 

Si tratta di una circolare quindi NON è una norma ma solamente l’interpretazione della norma data dall’amministrazione finanziaria. Bisogna comunque fare molta attenzione al trattamento fiscale dei compensi ottenuti con sconto in fattura per non incorrere in sanzioni molto pesanti in caso di controllo fiscale. Per i forfettari le sanzioni potrebbero essere davvero molto elevate. Infatti, se l’Agenzia contesta che nel 2021 è stato superato il limite di 65.000 euro (perchè il forfettario ha emesso parcelle con sconto in fattura e non le ha ritenute incassate nel 2021) allora automaticamente nel 2022 è stata evasa l’Iva su tutte le prestazioni!

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Lorenzo Stagno