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Lorenzo StagnoDottore Commercialista
Giovane e professionale, rapido nel suo lavoro, si è diplomato con lode al prestigioso master in diritto tributario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.
Bonus detrazione 110%: lavori trainati e trainanti
L’argomento del momento è la detrazione fiscale del 110%. La possibilità di godere di questa detrazione, che si recupera in 5 anni, riguarda sia i lavori sulle abitazioni unifamiliari e le villette a schiera sia sui condomini, anche se in quest’ultimo caso si applica solo ai lavori sulle parti comuni.
Quando è prevista la detrazione del 110%?
La detrazione del 110% è prevista per lavori edilizi che permettano un risparmio energetico e per interventi volti a rendere l’edificio sicuro in caso di eventi sismici. Nell’analisi che ti propongo mi sono concentrato solamente sugli interventi di risparmio energetico perché sono quelli di più frequente realizzazione. Per il “sisma bonus” ti rinvio ad un prossimo articolo.
Affinché i lavori possano rientrare nell’applicazione della detrazione del 110% devono rispettare delle condizioni minime che sono:
- L’insieme dei lavori effettuati sull’immobile (trainanti, trainati e normali) deve far guadagnare all’edificio due classi energetiche oppure farlo arrivare alla classe energetica massima.
- L’immobile deve essere in regola dal punto di vista urbanistico ed edilizio.
Serve quindi un’analisi sull’edificio prima di iniziare i lavori per capire se l’immobile sia in regola e se sia possibile un miglioramento di classe energetica tale da permettere la detrazione del 110% suoi lavori eseguiti!
La legge distingue fra lavori trainanti e lavori trainati. I lavori trainanti sono quei lavori che godono della detrazione del 110% in ogni caso mentre quelli trainati sono dei lavori che normalmente non potrebbero godere della detrazione del 110% ma se svolti insieme a lavori trainanti rientrano anch’essi nella detrazione del 110%.
Quali sono i lavori trainanti e trainati?
I lavori trainanti, sia che si tratti di abitazioni unifamiliari sia che si tratti di condomini, sono:
- Interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio per una superficie superiore al 25% della superficie disperdente totale dell’edificio stesso;
- Sostituzione impianto di riscaldamento centralizzato o singolo con pompe di calore o nuove caldaie a condensazione o altro ma di classe energetica A.
I lavori che invece sono trainati sono esclusivamente i seguenti:
- Sostituzione finestre e infissi /con le caratteristiche previste per il risparmio energetico; detrazione 110%;
- Installazione di schermature solari (tende e simili); detrazione 110%;
- Installazione di pannelli fotovoltaici con relativo accumulatore ed eventuale colonnina di ricarica auto elettriche. Detrazione 110% in 5 anni (art. 119 comma 5).
Non sono trainati nel 110%
Tutti gli altri lavori tipici che conosciamo da più o meno tempo: bonus facciate 90%, lavori generici al 50% di detrazione e con il limite di 96.000 euro di spesa, bonus mobili e bonus verde (giardini).
Esempio
Per esempio se si procedesse alla realizzazione del cosiddetto “cappotto termico” per una superficie superiore al 25% della superficie totale, importo 200 mila euro, e si sostituissero anche le finestre e gli infissi, importo 10 mila euro allora la detrazione sarebbe pari a 220 mila euro da utilizzare in 5 anni (quindi ogni anno 44 mila euro) e 11 mila euro da utilizzare in 10 anni (ogni anno 1100 euro).
Se vuoi approfondire il tema del Superbonus 110%, visita gli articoli Guida completa al Superbonus su case indipendenti e Guida completa al Superbonus sui condomini.
Per maggiori informazioni sulla detrazione del 110% nel tuo caso specifico non esitare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.!
Lorenzo Stagno