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Lorenzo StagnoDottore Commercialista
Giovane e professionale, rapido nel suo lavoro, si è diplomato con lode al prestigioso master in diritto tributario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.
Bonus detrazione 110%: come utilizzarla
Negli articoli precedenti abbiamo analizzato quando spetti la detrazione del 110% in base ai lavori svolti. La domanda che ti starai facendo è sicuramente: ma come posso utilizzare questa detrazione?
Come utilizzare la detrazione del 110%
La legge ti dà la possibilità di scegliere una di queste tre alternative:
- Pagare le imprese con il consueto bonifico (quello specifico per godere delle detrazioni per interventi di edilizia) e poi utilizzare la detrazione fiscale in 5 anni nella tua dichiarazione dei redditi. Se hai le risorse per pagare le imprese e hai la capienza fiscale per utilizzare pienamente le detrazioni (cioè una Irpef lorda maggiore dell’importo della detrazione cui hai diritto ogni anno) è per te la soluzione migliore!
- Concordare con le imprese lo sconto in fattura, quindi non pagare le imprese le quali “comprano” la detrazione fiscale e la utilizzeranno nei 5 anni successivi in compensazione con qualsiasi debito tributario (imposte sui redditi, iva, contributi dipendenti ecc.). Il problema è che per l’impresa non è operazione molto conveniente e spesso non sarà possibile (le imprese più piccole sono più deboli finanziariamente e hanno meno imposte da compensare con il credito che gli cedi). Ci sono oneri finanziari e non tutte le imprese si possono permettere di attuare questa politica. Questa soluzione appare la più difficile da attuare.
- Vendere la detrazione ad altro soggetto e pagare le imprese con quanto ricevuto da chi ha acquistato la detrazione. Questa soluzione è sicuramente conveniente se non hai la capienza fiscale per utilizzare la detrazione ma devi ricordarti che chi compra la tua detrazione probabilmente non te la pagherà per l’intero ammontare! Quindi se per esempio tu facessi lavori per un ammontare pari a 100 mila euro, avresti diritto ad una detrazione di 110 mila euro. Se però tu deciderai di cedere la detrazione difficilmente otterrai 110 mila euro, è più facile che ti venga pagata una somma inferiore e che, anzi, potrebbe essere inferiore anche a quanto hai pagato i lavori svolti dall’impresa.
Puoi vendere il credito a chiunque, saranno però le banche i soggetti che acquisteranno la maggior parte di queste detrazioni. È possibile ricorrere anche ad una cessione parziale. Un esempio di cessione parziale potrebbe essere che tu, soggetto committente, utilizzi le prime due rate e vendi alla banca le altre tre. Oppure cedi solo la detrazione sul cappotto e mantieni quella sui pannelli fotovoltaici.
Stato avanzamento lavori e asseverazione
Tutti questi meccanismi di cessione del 110% saranno possibili anche durante l’effettuazione dei lavori in base al SAL (stato avanzamento lavori), nel limite di due SAL intermedi e poi il saldo finale. Ogni SAL dovrà essere di importo pari ad almeno il 30% dei lavori. Questo può essere molto conveniente per iniziare da subito a cedere la detrazione.
Sia nel caso che tu voglia cedere la detrazione sia nel caso tu voglia utilizzarla nella tua dichiarazione dei redditi devi avere l’asseverazione di un professionista (un architetto, un geometra o un ingegnere) che attesti che i lavori effettuati soddisfino i requisiti per godere della detrazione del 110%!
L’asseverazione serve anche per il singolo stato avanzamento lavori per il quale intendi utilizzare o cedere la detrazione.
Se invece intendi cedere il credito di imposta o ricorrere allo sconto in fattura, oltre all’asseverazione, serve anche che un commercialista o un CAF appongano un visto di conformità che serve a certificare che tu hai diritto a cedere il credito e che il credito è effettivamente spettante.
Se vuoi approfondire il tema del Superbonus 110%, visita gli articoli Guida completa al Superbonus su case indipendenti e Guida completa al Superbonus sui condomini.
Per una consulenza circa la tua capacità fiscale o l’opportunità di cedere la detrazione non esitare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.!
Lorenzo Stagno