È stata finalmente promulgata la Legge N. 234 del 30/12/2021: un solo articolo, 1.013 commi che spaziano fra gli argomenti più disparati e 160 decreti attuativi da emanarsi in tempi non sospetti. Nulla di più semplice!

La Finanziaria, tra l’altro, ha “assorbito” il Decreto Antifrode, introdotto un esonero da asseverazione delle congruità prezzi per lavori “di edilizia libera” d’importo inferiore ai 10.000 euro e aggiunto una nuova e interessantissima detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le novità sul Superbonus e sulla cessione dei crediti fiscali

Riassumiamo in un elenco i punti salienti dell’argomento che più ci interessa, ovvero i bonus fiscali per lavori edili, trattato nei commi da 28 a 42 dell’articolo 1:

  1. Comma 28) nel caso del superbonus 110 per case unifamiliari/unità funzionalmente indipendenti c'è tempo fino al 31/12/2022 per concludere i lavori, purchè entro il 30 giugno 2022 sia concluso almeno il 30% dell'intervento. Sparite le altre condizioni (isee 25.000, prima casa e simili);
  2. Comma 28) il superbonus 110 per condomini, lavori trainati in condominio ed edifici con un unico proprietario fino a 4 unità è prorogato fino al 31/12/2023 con la formula superbonus 110. È prevista poi una riduzione graduale del bonus negli anni 2024 e 2025. Viene riallineata, inoltre, la scadenza tra lavori condominiali e lavori trainati sulle singole unità;
  3. Comma 28) anche in caso di utilizzo del superbonus 110 nella propria dichiarazione dei redditi viene reso obbligatorio il visto di conformità e non solo in caso di cessione o sconto in fattura (norma già introdotta dal DL Antifrode qui assorbito); 
  4. Comma 29) prorogati la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per tre anni, fino alla fine del 2024;
  5. Comma 29) i prezziari DEI diventano utilizzabili per asseverare qualsiasi tipologia di lavoro;
  6. Comma29) i costi delle congruità prezzi e del visto di conformità, quindi le parcelle di tecnici e commercialisti per le asseverazioni e i visti di conformità, diventano ufficialmente detraibili. La percentuale di detrazione è quella spettante ai lavori asseverati;
  7. Comma 29) introdotto esonero dall’asseverazione delle congruità prezzi per i lavori “di edilizia libera” e lavori inferiori ai 10.000 euro. Questa è una norma che consigliamo di analizzare più a fondo, visto che, per esempio, non sono compresi i lavori riguardanti le facciate. I lavori “ex 90%, ora 60” vanno sempre asseverati anche se inferiori a 10.000 euro;
  8. Commi da 30 a 36 e comma 41) recepiscono il Decreto Antifrode;
  9. comma 37) per quanto riguarda il bonus mobili, il limite di spesa per il 2022 è portato a 10.000 euro, ma ci sono variabili a seconda che i lavori siano iniziati negli anni precedenti oppure no;
  10. Comma 39) confermato il passaggio del bonus “90% facciate” al 60%, a partire dal 01/01/2022;
  11. Comma 42) per i lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, è stata introdotta una nuova detrazione al 75% in 5 anni, cedibile o scontabile in fattura. Il limite di spesa è 50.000 euro se unifamiliare, mentre per i condomini ci sono limiti diversi e graduali. Importante sottolineare che la validità di questa detrazione è prevista solo per i lavori svolti entro la fine del 2022! 

Una buona notizia per molti professionisti

Il comma 8 della finanziaria abolisce l’IRAP per tutte le ditte individuali e i liberi professionisti “singoli”. È cosa buona e giusta! Per chi di noi è forfettario nulla cambia perché già non si pagava Irap; niente di nuovo anche per gli studi associati, che invece continuano a pagare questa imposta. Mentre i liberi professionisti che operano in forma individuale e sono in regime iva “normale” avranno un risparmio.

Con questo “lieto fine” per oggi è tutto, ma non perdete l’articolo di domani che si concentrerà su alcuni aspetti operativi importanti e di immediata applicazione.

Per qualsiasi approfondimento non esitare a contattarci!

Paolo F. e Lorenzo Stagno