La scadenza del Superbonus 110% sulle case unifamiliari è sempre più vicina. L’approssimarsi della scadenza sta creando grande preoccupazione fra i committenti e i loro professionisti.

Fra gli elementi che stanno creando maggiore incertezza c’è sicuramente la stipula del contratto di cessione dell’energia con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). L’art.119 del d.l. 34/2020 al comma 7 prevede infatti che la detrazione del 110%, per quanto concerne l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo sia vincolata alla stipula di un contratto di cessione al GSE dell’energia in eccesso prodotta dagli impianti agevolati.

Le difficoltà nascono dalle tempistiche necessarie per ottenere tale contratto. L’iter può cominciare solo dopo che è stata completata l’installazione dell’impianto fotovoltaico e possono trascorrere fino a 5-6 mesi prima di ottenere il contratto.

È evidente che queste tempistiche non possono essere conciliate con la scadenza del Superbonus 110% ed è quindi fondamentale analizzare meglio il problema e trovare degli spunti operativi per ovviare al problema.

L’iter di stipula del contratto di cessione al GSE è il seguente:

  1. Presentazione dell’istanza di connessione
  2. Istruttoria del GSE
  3. Accettazione dell’istanza
  4. Stipula del contratto/convenzione.

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si è espressa più volte circa l’obbligatorietà del contratto di cessione dell’energia in eccesso al GSE. I principali documenti di prassi che hanno affrontato questo tema sono:

  • Risposta ad interpello 57/2022: l’Agenzia ha affermato che il contribuente può fruire del Superbonus anche prima che venga conclusa la stipula del contratto con il GSE a condizione che abbia già ricevuto la comunicazione di accettazione dell’istanza da parte dello stesso GSE.
  • Circolare 23/E del 2022: l’Agenzia ha ribadito il concetto espresso nella risposta 57/2022.
  • Risposta ad interpello n.907-1110/2022 della Direzione Regionale Veneto: l’Agenzia ha affermato che il contratto con il GSE può essere stipulato anche dopo il termine di scadenza dell’agevolazione (anche perché la scadenza riguarda solo i pagamenti) purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui sono stati eseguiti i pagamenti. Quindi per le spese sostenute nel 2022, bisogna concludere il contratto con il GSE entro il 30 novembre 2023.
  • Risposta ad interpello 545/2022: l’Agenzia ha affermato che il contratto con il GSE non deve essere per forza stipulato dal titolare della detrazione bensì può essere stipulato anche da un altro proprietario/usufruttuario.

Dai vari documenti di prassi emergono quindi due elementi fondamentali: il contratto con il GSE non deve essere stipulato nello stesso anno di sostenimento delle spese e, per optare per la cessione del credito, è sufficiente che il GSE abbia accettato l’istanza.

Persiste però il problema che per ottenere l’accettazione dell’istanza serve molto tempo (2-3 mesi almeno) e potrebbe non arrivare in tempo per comunicare la cessione del credito, relativa alle spese sostenute nel 2022, entro la scadenza del 16 marzo 2023.

Per ovviare a questo problema esistono due possibilità:

  1. Optare per la cessione dei crediti d’imposta relativi al 98%/99% delle spese sostenute: in questo modo si può aspettare fino al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per aver concluso l’iter con il GSE.
  2. Procedere alla cessione dei crediti in assenza del contratto e dell’accettazione dell’istanza: le stesse società di revisione che gestiscono le piattaforme per conto delle banche permettono di cedere i crediti producendo una semplice autocertificazione in cui il committente dichiara di impegnarsi a cedere l’energia prodotta e non auto consumata.

Entrambi i casi vanno studiati ed approfonditi confrontandosi con il proprio tecnico asseveratore e con il soggetto incaricato di apporre il visto di conformità.

Se vuoi approfondire il tema o hai bisogno di una consulenza sul mondo del Superbonus non esitare a contattarmi!

Lorenzo Stagno