A distanza di alcuni mesi dal suo ultimo intervento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare in materia di bonus edilizi e Superbonus che dovrebbe finalmente sbloccare il mercato delle cessioni dei crediti. 

Sono 3 gli argomenti su cui si concentra la circolare 33/E dello scorso 6 ottobre:

  1. La responsabilità di chi acquista i crediti fiscali e di chi concede lo sconto in fattura
  2. Le correzioni degli errori di circolazione dei crediti fiscali
  3. Il calcolo del 30% dei lavori che doveva essere realizzato entro il 30 settembre per avere la proroga fino al 31 dicembre 2022 per il Superbonus 110% (di cui avevamo parlato nell’articolo dedicato)

La responsabilità di chi acquista crediti fiscali e di chi opera con sconto in fattura

Come sappiamo, dalla pubblicazione del DL 157/2021 (il cosiddetto Decreto Anti Frode), la circolazione dei crediti fiscali è rallentata fino a quasi fermarsi. Uno dei principali problemi del mercato dei crediti fiscali è stato creato proprio dall’Agenzia delle Entrate: nella circolare 23/E del 23 giugno scorso, infatti, l’Agenzia ha sostenuto che chi compra dei crediti fiscali e chi concede lo sconto in fattura abbia responsabilità solidale con il committente dei lavori in caso di violazioni delle norme (vedi articolo dedicato alla circolare 23/E). Oltre a inserire una responsabilità non prevista dalle norme, l’Agenzia si era spinta fino a dare degli indici di possibili violazioni alquanto vaghi e di difficile controllo (oltre che completamente contrari alla ratio della norma). Tutto questo ha spinto le banche a fermare l’apertura di nuove pratiche di acquisto dei crediti e le Poste a richiedere nuovi documenti (per approfondimenti vedi l’articolo dedicato alle Poste). 

Un ulteriore problema creato dalla circolare 23/E è che questa prevedeva la responsabilità solidale anche di chi acquista i crediti fiscali dalle banche. Questo, in sostanza, annullava la norma introdotta dal Governo che prevedeva la possibilità per le banche di rivendere ai loro correntisti i crediti fiscali acquistati in modo da fargli liberare capienza fiscale e acquistare ulteriori crediti. 

Con la circolare 33/E del 6 ottobre 2022, l’Agenzia è tornata sui suoi passi anche a causa dell’introduzione di una norma specifica sulla responsabilità avvenuta con la conversione in legge del decreto Aiuti bis. I punti principali della circolare, in materia di responsabilità di chi compra i crediti o concede lo sconto in fattura, sono:

  • La responsabilità di chi acquista i crediti e di chi opera con sconto in fattura è limitata a due casi
    1. Utilizzo del credito in modo o misura irregolare (compenso un credito maggiore di quello acquistato o lo compenso in meno anni rispetto a quanto previsto dalla legge)
    2. Concorso in violazioni del committente ma solo in caso di dolo o colpa grave se sono presenti le asseverazioni tecniche e il visto di conformità (come previsto dalle ultime norme introdotte). Secondo l’Agenzia il dolo è dato da una violazione consapevolmente diretta all’evasione mentre la colpa grave è data dall’imperizia indiscutibile. E’ evidente, conoscendo le procedure delle banche, che sia quasi impossibile che venga loro contestato dolo o colpa grave. 
  • Gli indici elencati nella circolare 23 sono solamente degli esempi e da soli non possono dimostrare l’irregolarità del credito
  • La capacità finanziaria del cedente può essere verificata da chi acquista il credito semplicemente acquisendo i bonifici effettuati dal cedente (soprattutto quelli che riguardano la parte di spesa che rimane a carico del cedente perché superiore ai limiti di spesa)
  • Il valore dell’unità immobiliare su cui sono stati eseguiti i lavori rileva soprattutto per quei bonus per i quali non sono previsti limiti di spesa (per esempio il bonus facciate) e assume rilevanza solo se il valore commerciale dell’immobile è praticamente nullo. 
  • Se i lavori sono effettuati e gli importi dichiarati sono reali allora tutti gli indici assumono minore rilevanza. 
  • Il correntista che acquista dalle banche NON deve effettuare nuovamente i controlli. Deve solamente farsi consegnare la documentazione acquista dalla banca in fase di controllo dell’esistenza del credito fiscale. 

Le correzioni degli errori commessi nella circolazione dei crediti fiscali

La circolare 33 era molto attesa anche per avere finalmente delle indicazioni su come correggere gli eventuali errori commessi nelle comunicazioni di cessione del credito. L’Agenzia divide fra due categorie di errori

  • Errori formali: sono errori che non incidono sulla misura e sulla natura del credito. Possono essere corretti semplicemente inviando una PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. spiegando l’errore. Classici esempi di errore formale sono:
    1. Mancata indicazione del numero di SAL
    2. Errore nei dati catastali
    3. Codice carica del rappresentante legale del beneficiario

In caso di questi errori, il credito può continuare a circolare senza problemi a patto che vengano comunicati gli errori tramite l’apposita PEC predisposta dall’Agenzia.

  • Errori sostanziali: sono errori che incidono sulla misura e/o sulla natura del credito. In questo caso non basta inviare una PEC all’Agenzia delle Entrate, bisogna annullare l’esistenza del credito. Per farlo, occorre compilare l’apposito modulo che deve essere sottoscritto dal cedente e dal cessionario (il che è abbastanza facile nel caso di sconto in fattura, lo è meno nel caso di cessione a banche o a Poste) e inviare lo stesso alla PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo permetterà finalmente di correggere errori fatti emergere dalle famose piattaforme delle banche quando le imprese che operano con sconto in fattura hanno provato a vendere i loro crediti d’imposta alla banca. 

Per i crediti annullati seguendo questa procedura ma anche per gli altri crediti, è possibile comunicare nuovamente l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura nonostante siano scaduti i termini (la scadenza per le spese sostenute nel 2021 era fissata al 29 aprile 2022). È la cosiddetta remissione in bonis. Fino al 30 novembre 2022 è possibile inviare una nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate se ricorrono i seguenti requisiti: 

  • Esistono i requisiti che fanno sorgere il diritto alla detrazione
  • C’era già un accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
  • Non siano già iniziate attività di controllo sul credito fiscale
  • Si versi la sanzione di 250 euro

Il calcolo del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 per le unifamiliari

L’ultimo aspetto affrontato dalla circolare 33/E riguarda il calcolo del famoso 30% dei lavori che doveva essere realizzato entro il 30 settembre 2022 per tutte le abitazioni unifamiliari che usufruiscono del Superbonus 110%. Già è abbastanza sorprendente che i chiarimenti su questo requisito vengano dati dopo che la scadenza è già passata però l’Agenzia è riuscita anche a creare maggiore confusione. Nella prima stesura della circolare, infatti, sembrava che venisse sostenuto che il 30% doveva essere eseguito ma anche pagato entro il 30 settembre 2022 quando la norma di legge parla chiaramente solo di realizzazione degli interventi senza dare importanza ai pagamenti. Questo ha creato notevoli preoccupazioni e l’Agenzia ha dunque modificato la circolare specificando che il pagamento del 30% non è necessario.

I chiarimenti più importanti forniti su questo punto sono: 

  • Il 30% può essere calcolato o solo sulle spese del Superbonus o su tutte le spese del cantiere (rientranti nei bonus minori o non rientranti in nessun bonus)
  • Se è presente l’asseverazione del SAL necessaria per la cessione del credito non è necessaria nessun’altra attestazione.

I chiarimenti contenuti in questa circolare sono davvero importanti: se le banche non riprendono ad acquistare adesso dopo che l’Agenzia ha ridimensionato la loro responsabilità probabilmente non riprenderanno più!

È dunque solo questione di tempo e questo potrebbe finalmente sbloccare la situazione di tanti condomini e bifamiliari in attesa da mesi di una riapertura degli acquisti da parte delle banche. Per le unifamiliari, invece, sono novità positive che però difficilmente avranno un impatto diretto visto l’avvicinarsi della scadenza del 110% per questi immobili. 

Se vuoi approfondire il tema o hai bisogno di una consulenza per partire con il piede giusto nel mondo dei crediti fiscali non esitare a contattarmi!

Lorenzo Stagno