Buongiorno a tutti,

ieri pomeriggio ho deciso di affrontare la circolarona (130 pagine!!!) 23/E del 23 giugno. circolare_n.23.pdf 

Sorpresa: è scritta bene. Per la maggior parte in italiano comprensibile.

Tocca moltissimi aspetti delicati e spiega/riassume in maniera abbastanza semplice le varie indicazioni sino a qui date dall'Agenzia stessa, dall'Enea ecc.

Promossa! (a mio parere...).

PROBLEMONE: come molto spesso accade in Italia,  le circolari stravolgono le leggi. E anche questa non si sottrae certo al compito di introdurre elementi e concetti che nella norma NON ESISTONO!

Il tutto nel contesto dell'opera di "distruzione" del 110 in corso da mesi da parte del governo.

Andiamo quindi al paragrafo 5.3 (pagine da 97 a 101 della circolare). Il paragrafo ha un titolo che è un programma: ATTIVITA' DI CONTROLLO E PROFILI DI RESPONSABILITA' IN TEMA DI UTILIZZO DEI CREDITI.

La legge sul 110 è chiara: in caso di controlli e revoca dei benefici, il fisco chiede i denari ai committenti e non può "inseguire" chi ha comperato il credito (salvo in due casi: complicità in truffa o simili e utilizzo errato del credito).

La circolare ricorda questi limiti però estende in maniera gigantesta il concetto di "complicità" dell'acquirente  "...nelle ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e...." .

L'Agenzia controllerà se l'acquirente ha utilizzato LA SPECIFICA DILIGENZA RICHIESTA "..  in ogni singola istruttoria (ogni singolo controllo)"

Sin qui tutto davvero vago e opinabile.

Poi la circolare elenca 6 punti "SINTOMATICI DELLA FALSITA' DEL CREDITO" e qui cascano davvero le braccia. Cascano sotto diversi punti di vista. Ci sono aspetti che nessun acquirente del credito potrà mai controllare e ci sono aspetti a mio parere ANTICOSTITUZIONALI.

Prendiamo in esame solo i punti 2 e 3.

2) "incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame": se sei povero non puoi fare il 110!! e chi decide i parametri di "povertà" rispetto ai lavori? il singolo impiegato dell'Agenzia Entrate che controllerà l'operazione? ricordiamoci che con il meccanismo del prestito ponte e della cessione dei 3 sal in teoria si potrebbero fare i lavori anche senza disporre di denaro e risparmi.  NOTA BENE: "..lavori asseritamente eseguiti..."!! Come dice il mio amico e collega Claudio, NON si possono far gestire le agevolazioni dall'Agenzia Entrate. E' un controsenso. L'Agenzia Entrate ha come compito quello di recuperare denaro e non quello di elargire agevolazioni. Quindi l'Agenzia parte dal presupposto che tutti noi vogliamo fregare lo Stato. E quindi da per scontato che ci sia una truffa sottostante ad ogni 110!!!

 

3) "sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare" anche qui sarebbe interessante sapere come si calcola questa sproporzione. E anche questo punto sottointende: se sei sfortunato e abiti in un posto dove le case valgono poco....affari tuoi, non fai il 110!

Lo possono fare solo i più fortunati che abitano in città "ricche" o in luoghi di villeggiatura e turistici rinomati dove le la case costano care.

 

In 3 paginette si stravolge lo spirito di una norma e si inventano ulteriori paletti all'operatività della norma stessa.

Sarà interessante vedere cosa chiederenno le banche per le prossime cessioni (ammesso che ripartano....)

Ci chiedereranno di attestare che il cliente è abbastanza benestante da poter affrontar ei lavori? E ci chiederanno di attestare che il valore dell'immobile è congruo rispetto alla spesa?



In attesa della conversione dell'ormai mitologico Decreto Aiuti....buona settimana a tutti

 

paolo