Buongiorno a tutti,

come sapete abbiamo parecchie novità sulla cessione/sconto in fattura dei crediti per detrazioni fiscali.

Come sempre cerchiamo di riassumere in maniera schematica:

  • SUPERBONUS 110: abbiamo due sole novità che sono le seguenti:

1) serve l'asseverazione del Commercialista anche se il committente decide di non cedere le detrazioni ma le sfrutta nella sua dichiarazione dei redditi;

2) è stato previsto un Decreto del Ministero Transizione Ecologica che darà prezzi massimi per "talune categorie di beni". Chi vivrà vedrà....

  • TUTTE LE ALTRE DETRAZIONI CEDIBILI O SOGGETTE A SCONTO (90/65/50 ECC): qui il nuovo decreto incide molto pesantemente. Infatti vengono estese alla cessione o sconto in fattura di tutte le detrazioni le regole esistenti per il 110: visto di conformità del commercialista, rispetto dei limiti dei prezziari per le singole lavorazione e attestazione del rispetto di tali limiti. Anche per i lavori 90/65/50 verrà applicato il futuro decreto del Min. Trans. Ecologica di cui sopra al punto 2.
  • IN GENERALE PER TUTTE LE DETRAZIONI, 110  E NON: il Fisco avrà la possibilità di sospendere per 30 giorni la singola pratica di cessione/sconto in fattura e di respingerla in caso di indizi di frode. Il Decreto Legge è assolutamente vago in merito. E' previsto un provvedimento specifico dell'Agenzia Entrate su questo tema.

ASPETTI OPERATIVI CHE CI COINVOLGONO TUTTI: dobbiamo correre in maniera notevole. Per poter procedere alle pratiche di cessione/sconto fattura sono INDISPENSABILI alcuni documenti che NON avevamo previsto e che vanno predisposti. Anche per i lavori in corso o anche già finiti ma ancora da cedere.

ESEMPIO: PARLIAMO DI FACCIATE AL 90%.

Avevamo previsto fatturazione con sconto in fattura entro fine 2021 e pagamento del 10% a carico del committente. Nulla vieta di proseguire su questa strada. BISOGNA VERIFICARE IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEI PREZZIARI. SU TUTTO L'APPALTO. SIA LA PARTE GIA' REALIZZATA SIA LA PARTE ANCORA DA REALIZZARE.

Il Commercialista DEVE quindi chiedere e verificare:

  • la Cila/Scia o attestazione del tecnico che non sia necessaria per la tipologia dei lavori svolti
  • fatture e bonifici effettuati (ad esempio quota 10% in caso di sconto in fattura)
  • l'attestazione che i lavori siano in corso o almeno iniziati (e questo deriva da interpretazioni precedenti - DRE LIGURIA). Questa attestazione può essere rilasciata o dal committente o dall'impresa o dal tecnico.
  • l'attestazione del tecnico sul rispetto limiti di spesa prezziario;
  • l'autocertificazione del tecnico sull'iscrizione all'albo
  • la copia della polizza assicurativa del tecnico stesso e sua autocertificazione che il massimale sia adeguato al valore dei cantieri seguiti;
  • l'autocertificazione del committente (in caso di condominio OGNI SINGOLO PROPRIETARIO) che attesti la proprietà o comunque il diritto alla detrazione fiscale dei lavori;
  • copia carta identità dei proprietari! o del rappresentante legale se si tratta di una società o ente.

ATTENZIONE: ricordiamo sempre che abbiamo tempo sino al 16 marzo 2022 per cedere detrazioni relative al 2021. Ciò significa che, sempre prendendo ad esempio i lavori al 90%:

  • il cantiere deve essere iniziato
  • entro il 31/12/2021 l'impresa deve emettere la fattura con lo sconto in fattura e il committente deve pagare il suo 10%;
  • poi avremo tempo sino al 16 marzo 2022 per completare le pratiche di cessione.

Queste sono le prime indicazioni che ci sentiamo di dare avendo a disposizione solamente il testo del nuovo Decreto Legge.

 

POSTE ITALIANE: come sapete noi ci siamo specializzati nella cessione dei crediti alle poste. Vedremo se cambieranno politica nell'acquisto delle detrazioni. In questo momento (15/11/2021)  il servizio di cessione crediti è sospeso.

Nei prossimi giorni cercheremo di approfondire i singoli casi in base alle spiegazioni che speriamo ci verranno date dall'Agenzia Entrate e cercheremo di impostare i documenti da far compilare ai tecnici.


Restiamo a disposizione.


cordiali saluti.


Paolo e Lorenzo Stagno