Carissimi tutti, 

il 31 dicembre si avvicina velocemente e dobbiamo prepararci senza sperare in proroghe viste le ultime dichiarazioni del ministro Giorgetti.
Nel corso di "Telefisco" del 20 settembre l'Agenzia ha fornito 3 importanti INTERPRETAZIONI sui lavori a cavallo di anno.
Si tratta di interpretazioni sulle quali possiamo essere più o meno d'accordo ma che, in fase di futuri controlli, potranno dare parecchio fastidio.
Vediamole nel dettaglio:

  • AL 31/12/2023 BASTA IL PAGAMENTO O DEVONO ANCHE ESSERE ESEGUITI I LAVORI?: l'Agenzia spiega che il pagamento (o l'emissione della fattura con sconto in fattura) devono essere accompagnati dall'asseverazione di un SAL con lavori ESEGUITI al 31/12/2023. Quindi doppio requisito: pagamento (o sconto in fattura) e lavori eseguiti.
    Questo se il committente cede i crediti o se c'è lo sconto in fattura. Se il committente porta in detrazione nelle propria dichiarazione dei redditi invece va bene solo il pagamento (principio di cassa che regola tutti i bonus).
    Si viene a creare una evidente disparità di trattamento. Probabilmente contraria alla Costituzione.
    Vale però la pena di imbarcarsi in un futuro contenzioso?
    Meglio cercare di andare avanti il più possibile con i lavori al 31/12 facendo attenzione ai documenti sottostanti un domani facilmente controllabili: documenti di trasporto materiali, fatturazione ecc.
  • FATTURAZIONE, EMISSIONE FATTURA E ANNO DA CONSIDERARE PER LE DETRAZIONI: qui l'Agenzia fornisce un'interpretazione CHE NON CONDIVIDIAMO, anzi, a noi sembra una "c....a p......a" come disse il Collega Rag. Fantozzi in una celeberrima scena.
    In sintesi l'Agenzia dice che se l'impresa o il professionista emettono una fattura datata 31/12/2023 con sconto in fattura totale e poi questa fattura viene inviata allo SDI a gennaio 2024, lo sconto in fattura è "targato" 2024! Quindi con detrazione al 70%? Ma allora il committente deve pagare il 30% e la fattura è errata? E l'impresa utilizza le detrazioni a partire dal 2025 anzichè dal 2024? E cambia il termine per la cessione del credito?L'Agenzia sostiene una cosa errata. I provvedimenti della stessa Agenzia del 30 aprile 2018 poi sostituito dal provvedimento del 24 novembre 2022, i quali disciplinano la FATTURA ELETTRONICA, recitano testualmente: "La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del d.P.R. n. 633 del 1972". A nostro parere l'Agenzia non può stravolgere secondo convenienza del momento le indicazioni da lei stessa date. Detto questo...stiamo attenti e mandiamo allo SDI le fatture entro il 31/12/2023 (meglio prima se possibile).
  • SCONTO IN FATTURA PARZIALE E RELATIVO BONIFICO: se abbiamo una fattura con sconto in fattura parziale (110 o bonus minori) se la fattura è emessa nel 2023 e il pagamento della quota a carico del committente viene effettuato nel 2024, TUTTA la detrazione è "targata" 2024. Con le conseguenze del caso: percentuale detrazione, termine per eventuale cessione, anni di recupero della detrazione.

SINTESI E CONSIGLI/RACCOMANDAZIONI:

  • non arriviamo all'ultimo minuto!!!
  • emettiamo fatture e parcelle entro il 27/28 dicembre e mandiamole subito allo SDI e via PEC o mail al committente. Conserviamo le mail.
  • se è necessario un bonifico da parte del committente, ricordiamoci che il 30 e 31 dicembre sono sabato e domenica. Gli online delle banche non eseguono ordini di bonifico nei giorni festivi. Ultimo giorno utile per bonifici è il 29 dicembre.

Cordiali saluti a tutti
Paolo e Lorenzo stagno