Buongiorno a tutti,

ieri l'Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare 16/E che trovate in fondo all'articolo.

La precisazione importantissima e che interessa tutti noi è contenuta a pagina 13 della circolare.

Riguarda essenzialmente i lavori con detrazione al 90% e 50% (detrazioni diverse dal superbonus)

La circolare sostanzialmente dice che la NUOVA ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA' PREZZI prevista dal Decreto Antifrode "può essere rilasciata anche in assenza di uno stato avanzamento lavori........e non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati".

 

BENE! La circolare dà una lettura del decreto antifrode molto più estensiva di quanto era sembrato di capire a moltissimi di noi.

 

Ci sembra quindi di poter riassumere così per i lavori in corso:

  1. emissione fatture e pagamento entro fine anno 2021 con lavori iniziati (che era e resta il comportamento approvato dalla D.R.E. Liguria);
  2. asseverazione congruità prezzi sulla base del capitolato
  3. cessione della detrazione (all'impresa se c'è sconto in fattura) con visto di conformità senza dover attendere l'effettivo svolgimento dei lavori.

SUGGERIMENTO: a fine lavori appare decisamente opportuno fare altra asseverazione di congruità prezzi che vada a confermare l'asseverazione fatta in via semi-preventiva sul capitolato e con lavori iniziati magari da poco.

 

MODULO PER ASSEVERAZIONE: la circolare (pagina 12) specifica che può essere fatta con schema libero salvo esista modulo specifico per lavori particolari (risparmio energetico in primis). Attenzione: ricordatevi di dichiarare che siete consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.

 

SPESE PER ASSEVERAZIONE PREZZI E VISTO CONFORMITA': la circolare nulla dice sulla detraibilità di questi costi...vedremo se l'Agenzia fornirà altre spiegazioni.

 

Circolare_16_29.11.2021.pdf

 

restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

paolo e lorenzo stagno