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Buongiorno a tutti,
con un pochino di calma abbiamo cercato di elaborare le novità della Legge Finanziaria per il 2025 in tema di detrazioni fiscali.
Cerchiamo come sempre di essere sintetici.
DETRAZIONI PER LAVORI: comma 10 e commi da 54 a 56 dell'art. 1 Legge 207/2024
Il comma 10 introduce un limite “generico” per le SPESE che generano detrazioni. Il limite dipende dal reddito della persona e da quanti figli a carico di sono. Il reddito al di sopra del quale scattano dei tagli è di 75.000 euro (reddito lordo ovviamente).
Su questo aspetto si può fare un po’ di programmazione fiscale: se l’appartamento è in comproprietà tra marito e moglie e il marito ha reddito sopra i 75.000 euro e la moglie ha reddito inferiore, converrà far sostenere tutte le spese alla moglie (ovviamente va controllata la “capienza” per recuperare tutte le spese).
I commi da 54 a 56 introducono di fatto i nuovi concetti sulle detrazioni per lavori:
MAGGIOR LAVORO E ATTENZIONE PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Con le nuove regole sulle detrazioni, gli amministratori di condominio dovranno prestare maggiore attenzione in caso di lavori condominiali.
Dovranno chiedere ai proprietari delle singole unità se godono di detrazione al 50% o al 36%.
In caso di presenza di unità non abitative e non pertinenziali, oppure di proprietari con partita iva, avremo anche il caso di zero detrazioni.
Facciamo un esempio tanto per rendere l’idea: si delibera il rifacimento del tetto condominiale. Palazzina formata da 4 piani, 6 unità abitative e 2 negozi che occupano tutto il piano terreno.
Delle 6 unità abitative, 4 sono di proprietà di persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale e quindi godono del 50% di detrazione, una è di proprietà di persone fisiche che la danno in locazione e quindi detrazione 36%. Una è di proprietà di una società che la concede in affitto: se il tetto viene rifatto con risparmio energetico la società gode di detrazioni al 36% altrimenti non può godere di detrazioni.
Dei due negozi a piano terreno uno è di proprietà di persona fisica e quindi detrazioni 36% indipendentemente dal fatto che sia locato oppure no e dal fatto che il tetto generi risparmio energetico oppure no. L’altro negozio è di proprietà di una società: si ripete il ragionamento fatto per l’appartamento visto sopra.
Insomma: l’amministratore di condominio rischia di dover diventare un “mezzo commercialista” per poter compilare la cosiddetta “precompilata” ovvero la comunicazione delle spese sostenute dal condominio.
SUPERBONUS 110: il comma 56 parla di Superbonus. Dice 2 cose:
BONUS MOBILI: confermato con spesa massima 5.000 euro anno per immobile ristrutturato. Detrazione 50% senza differenze tra prima e seconda casa.
Cordiali saluti
Lorenzo e Paolo