Uno dei beni più difficili da trattare in caso di successione sono le partecipazioni in società di famiglia. E' il classico caso dell'imprenditore che svolgeva la sua attività con una srl, snc o sas di cui era socio insieme ad altri familiari e/o amici. In questo articolo vediamo come si calcola il valore di queste quote di partecipazione.

Dopo immobili e conti correnti, i beni che più frequentemente sono presenti nel patrimonio degli italiani sono le partecipazioni quindi quote di società. Anche queste, ovviamente, devono essere indicate nella dichiarazione di successione e vengono tassate. A differenza degli immobili per cui si fa riferimento al valore catastale e dei conti correnti, per le partecipazioni non è sempre facile capire quale sia il valore da dichiarare e che deve quindi essere tassato.

Approfondiamo quindi il tema del valore. Bisogna distinguere fra:

  • Quote di società quotate
  • Quote di società di capitali (Srl e Spa) non quotate
  • Quote di società di persone (società semplice, snc e sas)

Le quote di società quotate (che tipicamente sono rappresentate da azioni) sono il caso più semplice. Per queste, infatti, il valore tassabile è calcolato come media delle quotazioni di mercato nei 3 mesi precedenti il decesso. Nella maggior parte dei casi è la banca presso la quale vengono detenute le azioni a comunicare il valore da indicare in dichiarazione di successione.

Le quote di srl/spa non quotate sono un caso molto comune. La maggior parte delle PMI italiane rientra infatti in questo caso. Quando si tratta di società familiari è bene pianificare il passaggio generazionale anche perché si possono avere degli importanti sconti fiscali ma di questo parleremo in un prossimo articolo. Il valore da tassare e indicare in dichiarazione dei redditi è calcolato come: percentuale di possesso della società moltiplicato per il patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato. Quindi bisogna partire dal patrimonio netto (attività-passività) indicato nell’ultimo bilancio pubblicato dalla srl/spa. Questo va modificato se, fra la data del bilancio e la data del decesso ci sono state variazioni rilevanti. Ad essere tassata sarà solamente la parte di patrimonio netto rappresentata dalla quota di proprietà del defunto. Facciamo un esempio: Marco eredita dal padre una quota pari al 60% della Padre&Figlio Srl che ha un patrimonio netto pari a 100.000 euro. Il valore tassato e da indicare in dichiarazione dei redditi sarà pari a 60.000 euro.

L’ultimo caso è quello delle quote di società di persone. In questo caso la regola è la stessa delle srl/spa non quotate. Se però si tratta di una snc o sas in contabilità semplificata, non esiste un patrimonio netto derivante da un bilancio (questo infatti viene predisposto solamente dalle snc e sas in contabilità ordinaria) pertanto il valore da tassare è calcolato come valore complessivo delle attività al netto del valore complessivo delle passività. Le singole attività e passività devono essere valutate secondo le regole specifiche dell’imposta di successione (quindi eventuali immobili devono essere valutati al valore catastale). Se le regole dell’imposta di successione non specificano nulla, i beni devono essere valutati al valore di mercato.
Un caso particolare è quello della società semplice (SS) che solitamente viene usata come società immobiliare. Per questa, se non è presente un bilancio approvato dai soci, bisognerà far riferimento al valore catastale degli immobili dalla stessa posseduti.

Attenzione: capita spesso che il titolare delle quote di una società non quotata (sia srl/spa che snc/sas) abbia finanziato la società stessa. Bisogna quindi indicare in dichiarazione di successione (e di conseguenza tassare) anche il credito che spettava al defunto a causa dei finanziamenti fatti alla società.

Nel prossimo articolo analizzeremo le possibilità di riduzione dell'imposta di successione relative proprio alle quote di società.

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Paolo e Lorenzo Stagno