Ieri abbiamo sottolineato le novità apportate dalla nuova Legge N. 234 del 30/12/2021, in merito ai bonus fiscali per lavori edilizi. Nell’articolo di oggi, da considerarsi come naturale prosecuzione di quello di ieri, vi indichiamo quelli che secondo noi sono i principali accorgimenti a cui prestare attenzione a livello pratico.

Eccoli di seguito:

1) “Ingorgo” del 30 giugno 2022. Per il 110 sulle unifamiliari dovremo fare le corse sia dal punto di vista di effettuazione e pagamento dei lavori, sia dal punto di vista di  asseverazioni varie e pratiche Enea. È importante anche l’indicazione che l’Enea ha dato per i SAL di fine 2021. Immaginiamo che tale indicazione sarà valida anche per la scadenza del 30 giugno 2022, ma speriamo che l’Enea si pronunci per tempo. Tutti noi dobbiamo cercare di non arrivare all’ultimo minuto, altrimenti l’ingorgo potrebbe essere anche peggiore del 90% di fine 2021!

2) Nuovo bonus barriere architettoniche. È un’ottima novità, ma attenzione: è alternativo al bonus 110 trainato oggi in vigore. Quindi se sull’edificio stiamo realizzando il 110, allora conviene usufruire del 110 trainato. Se invece non ci sono lavori 110 in corso, il 75% è ottimo, anche perché si detrae in 5 anni. 

3) Prezziari DEI e detraibilità parcelle professionisti. Come abbiamo detto, la finanziaria ha assorbito il Decreto Antifrode apportando alcune modifiche. Tra le modifiche abbiamo:

a) i prezziari DEI, che diventano utilizzabili per qualsiasi asseverazione di congruità prezzi, quindi anche per i lavori con detrazione al 90%, dal 2022 al 60%;

b) Le parcelle dei professionisti per asseverazione congruità prezzi e per visto di conformità, che sono detraibili seguendo la percentuale del lavoro asseverato o vistato.

Bene, ottime notizie. Formalmente queste norme entrano in vigore il 01/01/2022 con la finanziaria, però hanno tanto il sapore di norme interpretative e quindi valide anche da 12 novembre 2021 al 31/12/2021, periodo di vigenza del D.L. Antifrode.

Adesso, se un professionista assevera lavori 65%/60%/50% nel 2022, può dire al cliente che avrà diritto alla corrispondente detrazione. In alternativa il professionista può offrire il corrispondente sconto in fattura!

Un dubbio operativo: se nel 2022 uno di noi emette parcella per asseverazione/visto per lavori “facciata 90%” effettuati/pagati nel 2021, al cliente spetta la detrazione al 90%? Analogamente: possiamo offrire sconto in fattura del 90%? Dato il tenore letterale della norma (comma 29 della Finanziaria) sembrerebbe di sì. Però non dobbiamo dimenticare che le detrazioni di cui parliamo hanno sempre seguito il principio di cassa generando la detrazione in vigore al momento del pagamento. Sarebbe gradita una tempestiva precisazione in merito da parte dell’Agenzia Entrate. Infatti molti di noi hanno in corso nel 2022 asseverazioni, visti e relative parcelle riguardanti detrazioni al 90% del 2021.

4) Esonero da asseverazione per i lavori inferiori a 10.000 euro. Su questa novità noi suggeriamo caldamente di attendere maggiori istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. La norma si rende applicabile a numerosi casi ben diversi tra loro. Per esempio gli acquisti di materiale effettuati direttamente dal cliente. Altro esempio sono i piccoli lavori personali collegati a lavori condominiali.  Da ultimo ricordiamoci che per il bonus 50% sulle abitazioni singole ci sono limiti alla detrazione in caso di “lavori di edilizia libera”. Si tratta di una problematica non da poco. 

5) Poste italiane. Come molti di voi sanno, le Poste erano (e restano) il soggetto cui cedere le detrazioni che presenta le formalità più semplici. Dopo il decreto antifrode le Poste hanno modificato la loro impostazione. Le modifiche principali sono tre:

a) Il limite massimo di detrazioni cedibili alle poste per ciascun cliente privato è diventato 100.000 euro (era 250.000). Ciò significa che può diventare difficile per un soggetto cedere alle poste tutte le detrazioni del bonus 110. Anche su una casa unifamiliare si rischia di eccedere tale limite: parliamo di detrazioni e quindi basta una spesa di 91.000 euro col bonus al 110% per avere detrazioni superiori ai 100.000 euro.

b) Le Poste si prendono adesso 60 giorni lavorativi da quando vedono il credito nel loro cassetto fiscale per pagare il cliente. Quindi una cessione fatta a gennaio 2022, viene vista dalle Poste nel proprio cassetto fiscale il 10 febbraio 2022 e da lì partono i 60 giorni lavorativi (di fatto 3 mesi da quando viene effettuata la cessione). Speriamo che le Poste non impieghino tutto questo tempo (cito dal contratto “entro 60 giorni lavorativi”). Diventa quindi davvero difficile organizzare un lavoro con cessione a SAL e relativo recupero del denaro per pagare il SAL successivo. Passa molto tempo per recuperare il denaro e difficilmente le imprese possono attendere mesi. In molti casi dovremo rivolgerci alle banche e non più alle Poste.

c) Inoltre le Poste hanno iniziato a inviare mail con cui chiedono documenti (copia della comunicazione di cessione firmata di pugno dall’intermediario con dichiarazione di conformità all’originale e copia dell’asseverazione congruità prezzi).  

Per il momento è tutto. Cercheremo di fornirvi aggiornamenti e spunti man mano che avremo maggiori indicazioni dall’Amministrazione Finanziaria e/o dalla stampa specializzata.

Se vuoi approfondire il tema o hai bisogno di una consulenza non esitare a contattarci!

Paolo F. e Lorenzo Stagno