In questo momento di totale blocco della cessione del credito, molti condomini si stanno interrogando circa la convenienza di iniziare o meno gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico rientranti nel Superbonus 110% o nel Superbonus 90%.

La decisione non è affatto semplice: se non si ha uno sbocco per il credito fiscale generato da questi interventi l’unica soluzione è utilizzarlo direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Non è però comune avere la capienza fiscale necessaria per utilizzare appieno il Superbonus. Tale detrazione infatti deve essere recuperata in 4 rate annuali di pari importo e se la rata annuale supera l’importo di Irpef dovuta, la differenza è persa!

In soccorso di questi condomini vengono i cosiddetti bonus minori cioè le detrazioni che esistevano già prima dell’introduzione del Superbonus. Questi bonus prevedono percentuali minori di recupero fiscale e un utilizzo della detrazione su 10 anni invece che 4. 

La convenienza di utilizzare i bonus minori invece che il Superbonus va valutata attentamente a seconda della propria posizione fiscale. La decisione deve essere però presa a livello condominiale e vincola tutti i condomini. 

Per questo motivo, la detrazione più interessante come alternativa al Superbonus è l’Ecosismabonus. Come dice il nome, si applica a interventi che portino sia ad un risparmio energetico (solo coibentazione e non sostituzione impianto climatizzazione) che ad una riduzione del rischio sismico. Questa detrazione consiste in un recupero fiscale pari a

  • 80% della spesa nel caso in cui si riduca il rischio sismico di 1 classe
  • 85% della spesa nel caso in cui si riduca il rischio sismico di 2 classi

Come la maggior parte dei bonus minori, il recupero è in 10 anni e questo consente a molti più condomini di godere delle detrazioni fiscali senza perderne una parte. 

La domanda che spesso viene posta con riferimento a questo bonus riguarda gli interventi effettuati sui singoli appartamenti che fanno parte del condominio. Come sappiamo, nell’ambito del Superbonus 110% questi interventi possono essere TRAINATI anche loro nella detrazione del 110% (o 90%). Nell’ambito dell’Ecosismabonus ci sono diversi aspetti da considerare: 

  • la legge fa riferimento solo agli interventi sulle parti comuni
  • l’Agenzia delle Entrate nell’interpello 549/2020 ha affermato che “gli interventi descritti (la sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori solari eseguiti nell’ambito del medesimo intervento edilizio) potranno essere ammissibili alla detrazione” dell’eco-sismabonus
  • l’Agenzia delle Entrate nell’interpello 18/2021 ha affermato che non rientra nell’ecosismabonus la sostituzione degli impianti di climatizzazione
  • l’Agenzia delle Entrate nell’interpello 814/2021 ha affermato che per gli interventi sulle singole unità si può beneficiare delle detrazioni specifiche per tali interventi (65% per la caldaia e 50% per finestre). 

Sembra quindi possibile scegliere di “trainare” gli interventi sulle singole unità nell’ecosismabonus o, in alternativa, utilizzare gli altri bonus minori spettanti per tali interventi.

Se vuoi approfondire il tema o hai bisogno di una consulenza sul mondo del Superbonus non esitare a contattarmi!

Lorenzo Stagno