L'Agenzia delle Entrate è tornata a dire la sua in materia di Superbonus con la circolare 13/E del 13 giugno 2023. L'approvazione del Decreto Aiuti Quater e del Decreto Cessioni avevano infatti lasciato molti aspetti da chiarire. In questo articolo esaminiamo le principali prese di posizione dell'Agenzia. 

Il primo aspetto su cui si focalizza l'Agenzia è il calendario del Superbonus. Come sappiamo, sul tema sono intervenute la legge di bilancio e la conversione in legge del Decreto Cessioni. Dopo aver riassunto le varie scadenze, l'Agenzia precisa che la mancata presentazione della CILAS entro queste scadenze è condizione sufficiente per perdere ogni diritto ai benefici. Quindi se la CILAS è stata presentata dopo il 31 dicembre 2022, non si potrà in nessun modo accedere al Superbonus 110%. Si avrà diritto solo al 90%. 

L'approvazione dei lavori

Sempre in questo ambito, l'Agenzia precisa che, per i condomini, oltre alla CILAS rileva anche la data in cui è stata adottata la delibera assembleare che ha approvato i lavori. Se anche si fosse presentata la CILAS entro le scadenze ma senza la delibera di approvazione dei lavori, NON si avrebbe diritto al 110% ma solo al 90%

Le varianti alla CILAS

L'Agenzia ha riconosciuto che le varianti presentate dopo la scadenza NON fanno perdere il diritto al 110% e presenta due esempi: 

  • la variazione dell'impresa incaricata di eseguire gli interventi
  • l'aggiunta di interventi trainanti e trainati

Sembra quindi, ma la prudenza è d'obbligo, che con una CILAS presentata per il solo sismabonus 110% si possa adesso presentare un'integrazione e avere il 110% anche per gli interventi di ecobonus. 

Il Superbonus 90% per le unifamiliari

Da tempo si attendevano chiarimenti sui parametri che devono essere rispettati per poter accedere al Superbonus 90% sulle unifamiliari. L'Agenzia ha chiarito che: 

  • gli interventi devono essere iniziati dopo il 1 gennaio 2023. Se la CILAS è stata presentata prima, occorre una dichiarazione del direttore lavori che attesti che i lavori sono iniziati nel 2023; 
  • il diritto di proprietà o altro diritto realte deve esistere all'inizio dei lavori
  • l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale (ai fini Irpef) ad inizio lavori o, almeno, a fine lavori;
  • il reddito familiare deve essere calcolato avendo con riferimento il 2022. 

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Lorenzo Stagno