Paolo F. Stagno - Iscrizione ODCEC-GE N°648A
Lorenzo Stagno - Iscrizione ODCEC-GE N°2158A
Benvenuto nel Blog!
Ti teniamo aggiornato con articoli esplicativi e le ultime novità fiscali. Se non trovi un'informazione che cerchi contattaci!
Cerca tra gli articoli
Cerca per argomenti
Articoli simili
Lorenzo StagnoDottore Commercialista
Giovane e professionale, rapido nel suo lavoro, si è diplomato con lode al prestigioso master in diritto tributario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.
Superbonus sulle unifamiliari: proroga del SAL 30% al 30 settembre 2022
L’attesissima proroga per il Superbonus sulle unifamiliari è finalmente arrivata. Con il Decreto Aiuti, infatti, il termine per concludere il primo 30% dei lavori è stato spostato dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.
Si tratta in sostanza di una mini-proroga di 3 mesi ed è fondamentale ricordarsi che, ad oggi, i lavori devono comunque essere terminati (in realtà la legge dice che devono essere sostenute le spese) entro il 31 marzo 2023 (come da proroga del decreto aiuti quater). Quindi bisogna affrettarsi!
Molti hanno festeggiato l’arrivo di questa novità normativa, ma a chi serve davvero?
Lo spostamento della scadenza per il SAL 30% serve solo ed esclusivamente a chi è già partito con i lavori o è in fase di partenza. In questo modo avrà a disposizione 3 mesi in più per concludere il primo 30% dei lavori. Di sicuro non serve a chi è ancora in alto mare con la programmazione dei lavori, nè a chi non ha ancora trovato un’impresa o i tecnici che lo seguano.
E’ davvero importantissimo capire che questa proroga dà una boccata d’ossigeno a chi si è già avventurato nel Superbonus, ma non è utile a tutti gli altri. Per loro ci sono delle alternative al Superbonus di cui parleremo in un prossimo articolo.
Dopo aver chiarito qual è l’importanza della proroga del SAL 30%, dobbiamo capire come si calcola questo 30% e come deve essere attestato. Anche su questi punti è intervenuto il Decreto Aiuti.
Il raggiungimento del 30% dell’intervento deve essere attestato dal direttore dei lavori. Non abbiamo indicazioni precise sul tipo di documento che deve essere redatto. Tutti concordano sul fatto che si tratti di un’attestazione diversa da quella necessaria per procedere alla cessione dei crediti fiscali a SAL. Alcuni sostengono che serva una perizia giurata, altri che basti una forma meno ufficiale. Per la delicatezza della questione è fondamentale essere prudenti e dare una data certa all’attestazione e alla documentazione a supporto della dichiarazione del direttore dei lavori. La documentazione “classica” da portare a supporto della dichiarazione di raggiungimento del 30% dell’intervento è costituita da:
- fotografie dello stato avanzamento lavori
- bolle di consegna dei materiali da parte dei fornitori
- contabilità del cantiere
Più documenti si hanno a disposizione e più facile sarà la difesa in caso di futuri controlli fiscali.
Per ottenere la data certa si può apporre una marca temporale oppure scambiare via Pec la dichiarazione e gli allegati. Questo è fortemente consigliabile perché dare data certa a questi documenti rafforza la credibilità della dichiarazione del direttore lavori.
Dobbiamo adesso analizzare il tema principale di questo articolo: come si calcola questo 30%?
La domanda potrà sembrare banale, ma non lo è affatto: bisogna considerare tutte le lavorazioni? Anche quelle fuori dal Superbonus? Anche quelle che non danno diritto a nessuno sconto fiscale? Devo considerare anche le spese professionali (tecnici e commercialista)?
La prima cosa da sottolineare è che il calcolo del SAL per “spostare” la scadenza al 31 dicembre 2022 è diverso dal calcolo del SAL necessario per la cessione del credito fiscale. Basti pensare che il SAL necessario per procedere alla cessione del credito deve riferirsi a lavori effettuati e anche già pagati, mentre il SAL necessario per spostare la scadenza del Superbonus deve riferirsi a lavori effettuati ma che potrebbero anche non essere ancora stati pagati.
L’art.14 del Decreto Aiuti afferma chiaramente che entro il 30 settembre 2022 devono essere effettuati “lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo” (cioè i lavori extra Superbonus).
Prima di analizzare quanto stabilito dal nuovo decreto, è utile ripercorrere tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sul tema del calcolo del SAL. Vediamo quindi le risposte ad interpello più interessanti:
- risposta 538/2020→ tratta il tema del calcolo del SAL 30% necessario per la cessione del credito fiscale e afferma che “occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione”
- risposta n.907/1595/2021 della Direzione Regionale Veneto→ tratta sempre il tema del calcolo del SAL 30% necessario per la cessione dei crediti fiscali e afferma che bisogna applicare la regola del SAL “separatamente per ciascuno dei due interventi “Superbonus” (efficientamento energetico e antisismici)”
- risposta 791/2021→ è l’unica risposta specifica sul calcolo del SAL per il prolungamento dei termini. Afferma che la “percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”
- risposta 53/2022→ torna sul tema del calcolo del SAL per la cessione dei crediti fiscali e ribadisce il calcolo separato fra ecobonus e sismabonus.
Prima del decreto aiuti quindi, secondo le indicazioni dell’Agenzia, per calcolare il 30% si doveva:
- far riferimento all’intervento nel suo complesso considerando tutti i lavori anche non rientranti nel 110% e anche quelli che non beneficiavano neppure dei cosiddetti bonus minori.
- per prudenza, raggiungere sia il 30% del Sismabonus 110% che dell’Ecobonus 110% (ovviamente se si svolgevano entrambe le tipologie di lavori).
Secondo l’interpretazione più diffusa e sostenuta anche dagli esperti de Il Sole 24 Ore, la nuova normativa cambia completamente la situazione. È vero, infatti, che si deve far comunque riferimento all’intervento complessivo ma viene precisato che le lavorazioni extra Superbonus possono essere considerate. Quindi sta al contribuente decidere se considerarle o meno per la verifica del raggiungimento del 30%. Sembra quindi che per intervento complessivo si intenda l’intervento complessivo che ha diritto al 110%, mentre tutte le altre lavorazioni possono anche non essere considerate.
Questo apre a una valutazione di convenienza su cosa considerare o meno per il calcolo del 30%.
Voglio però sottolineare che la distanza temporale fra il 30 settembre 2022, entro cui occorre aver terminato il 30% dei lavori e il 31 marzo 2023, entro cui bisogna aver concluso tutti i lavori del 110% è davvero breve! Spero quindi che nella maggior parte dei casi il 30% sia raggiunto facilmente e abbondantemente.
Per un approfondimento su come calcolare il 30% dei lavori al 30 settembre 2022, puoi leggere l'articolo dedicato.
Per qualsiasi approfondimento o per una consulenza sul Superbonus non esitare a contattarmi!
Lorenzo Stagno