Paolo F. Stagno - Iscrizione ODCEC-GE N°648A
Lorenzo Stagno - Iscrizione ODCEC-GE N°2158A
Benvenuto nel Blog!
Ti teniamo aggiornato con articoli esplicativi e le ultime novità fiscali. Se non trovi un'informazione che cerchi contattaci!
Cerca tra gli articoli
Cerca per argomenti
Articoli simili
Lorenzo StagnoDottore Commercialista
Giovane e professionale, rapido nel suo lavoro, si è diplomato con lode al prestigioso master in diritto tributario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.
La nuova detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche
In un precedente articolo ci siamo occupati dei principali bonus fiscali da utilizzare nel 2022. Tra questi avevamo citato la nuova detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In questo articolo approfondiremo l’argomento vedendo quali sono le possibilità e i limiti collegati a questa detrazione.
In prima battuta è utile ricordare che non si tratta di una novità assoluta: le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono da sempre rientranti nella detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. Con le nuove norme del 2022 però cambia radicalmente la situazione: la detrazione per le spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche sale al 75% e i limiti di spesa sono distinti dal famoso limite dei 96.000 euro della detrazione per ristrutturazione edilizia.
Un altro aspetto da considerare, prima di entrare nello specifico dell’analisi di questo nuovo bonus fiscale, è che se gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche vengono effettuati e pagati contestualmente agli interventi trainanti del Superbonus, allora anche per queste spese è prevista la detrazione del 110%. Molto meglio del 75%!
Con la legge di bilancio per il 2023, questa detrazione è stata prorogata anche per le spese sostenute nel 2023.
Come funziona la detrazione?
Vediamo adesso come funziona questa nuova detrazione. Abbiamo già visto che la percentuale delle spese che viene riconosciuta come bonus è pari al 75%, ci sono però dei limiti di spesa fiscalmente rilevante. I limiti di spesa variano a seconda che si tratti di interventi su case unifamiliari o di interventi sulle parti comuni di un condominio.
Per quanto riguarda le case indipendenti (per approfondire cosa si intende per indipendenti visita l’articolo dedicato) il limite di spesa è pari a 50.000 euro.
Per quanto riguarda invece gli interventi condominiali il limite di spesa è così calcolato:
- 40.000 euro da moltiplicare per le prime 8 unità che compongono il condominio;
- 30.000 euro da moltiplicare per le restanti unità che compongono il condominio.
Una volta visti i limiti di spesa, è corretto chiedersi su quanti anni debba essere utilizzata questa detrazione. Come tutte le detrazioni per interventi edili, infatti, il bonus fiscale deve essere obbligatoriamente spalmato su un orizzonte temporale stabilito dalla legge.
Nel caso della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche questo periodo è pari a 5 anni.
Ora che abbiamo visto gli elementi fondamentali di questa detrazione è utile fare un esempio per comprenderne appieno il funzionamento: Matteo spende 60.000 euro per acquistare e installare un ascensore nella sua villetta. Purtroppo ha superato il limite di spesa e quindi la spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 50.000 euro (spesa limite per le case indipendenti). La detrazione è quindi pari a 37.500 euro. Ogni anno, per 5 anni, Matteo potrà scaricare ben 7.500 euro dal suo 730/modello redditi.
In alternativa allo scarico fiscale su 5 anni, anche per questo bonus fiscale è possibile ricorrere allo sconto in fattura e alla cessione del credito fiscale.
Quali interventi rientrano in questa detrazione?
Adesso dobbiamo però concentrarci sugli interventi che rientrano in questa detrazione perché finora abbiamo parlato genericamente di eliminazione delle barriere architettoniche.
Le indicazioni date dall’Agenzia delle Entrate prevedono che per essere ammessi all’agevolazione fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Dm 236/1989).
Tra gli interventi che rientrano in questo bonus ci sono anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
E’ da sottolineare che la norma parla di interventi effettuati su immobili già esistenti e pertanto non sono detraibili le spese effettuate per interventi di nuova costruzione.
Prima di concludere questo articolo è importante precisare che per beneficiare di questa detrazione non è necessario che nell’immobile oggetto dell’intervento abiti un soggetto con disabilità o di età superiore ai 65 anni. L’Agenzia delle Entrate ha precisato nell’interpello 455/2021 che “la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a sessantacinque anni, è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio”. Questo chiarimento riguarda la “vecchia” detrazione per eliminazione delle barriere architettoniche (cioè la detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia) e il Superbonus, ma è del tutto applicabile anche alla nuova detrazione.
Se vuoi approfondire il tema o hai bisogno di una consulenza per partire con il piede giusto nel mondo dei bonus fiscali non esitare a contattarmi!
Lorenzo Stagno